Info stadio "Fratelli Paschiero" di Cuneo
16-08-2013 16:19 - News
Stadio "Paschiero"
Considerato che lo stadio F.lli Paschiero ospiterà le partite di Coppa Italia e successivamente i
campionati di Lega Pro ;
Dato atto che conseguentemente a quanto sopra premesso, si rende necessario dare attuazione alle
norme vigenti introdotte a tutela dell´ordine pubblico;
Visto che, analogamente a quanto accaduto per la precedente stagione si rende necessario , per motivi
di ordine pubblico, viabilità e di sicurezza, vietare la sosta e/o il transito nei tratti di strada
immediatamente adiacenti lo stadio;
Atteso inoltre che in attuazione alle vigenti disposizioni ministeriali in materia di sicurezza degli stadi è
necessario provvedere ad isolare un´area nella quale possano accedere esclusivamente a piedi coloro
che sono in possesso di biglietto per la partita;
Ravvisata pertanto l´esigenza di adottare un provvedimento al fine di contemperare le esigenze di
ordine pubblico, di sicurezza, di viabilità e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento
dell´attività sportiva;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Vista la Legge 127/97;
Visto l´art. 5 Comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
Visto l´art. 7 Comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
Per i motivi in premessa indicati, in tutti i giorni infrasettimanali, prefestivi e festivi - in cui si
svolgeranno allo Stadio Comunale "F.LLI PASCHIERO" partite di calcio professionistiche, saranno
vigenti le limitazioni alla sosta e/o al transito veicolare sotto riportate e come da
planimetria allegata alla presente ordinanza:
DIVIETO DI SOSTA
a) Perimetro interno ed esterno allo STADIO F.LLI PASCHIERO - lungo le seguenti vie:
Corso Galileo FERRARIS - Via Giacomo MATTEOTTI - Via Ascanio SOBRERO - Corso MONVISO - tratti
adiacenti lo stadio comunale;
CHIUSURA AL TRANSITO
b) Il blocco di tutti i veicoli sarà vigente nel perimetro compreso tra le seguenti strade:
Via SCHIAPARELLI (da Corso MONVISO a Via BASSIGNANO) -
Via BASSIGNANO (da Via SCHIAPARELLI a Corso FERRARIS) -
Via P. GOBETTI (carreggiata e/o controviale) (da Corso FERRARIS a Via SAN GIOVANNI BOSCO) - Via
SAN GIOVANNI BOSCO (da Via P. GOBETTI a Corso MONVISO) -
Ad esclusione del tratto di Via MARIA AUSILIATRICE compreso tra Via SAN DOMENICO SAVIO e Via
SAN GIOVANNI BOSCO dove sarà consentito il transito veicolare -
c) Corso MONVISO - carreggiate e controviali sterrati - tratto compreso tra Via SCHIAPARELLI e Via
SAN GIOVANNI BOSCO - INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE -
Eventuali riaperture anticipate verranno disposte esclusivamente a seguito di riunione del G.O.S. presso
la Questura di Cuneo.
PERIODO
A partire da due ore prima dell´inizio della competizione, sino a due ore dal termine
LIMITAZIONI PEDONALI
Inoltre saranno adottate misure specifiche di contenimento dei pedoni intese ad impedire che i
soggetti non in possesso di biglietto possano accedere ai cancelli di ingresso e pertanto:
- dovrà essere transennata completamente in entrata da ambo i lati via Sobrero;
-dovrà essere realizzato un quadrilatero-cuscinetto che impedisca il contatto fra opposte tifoserie tra via
Sobrero e via Matteotti
- dovrà essere realizzato un quadrilatero-cuscinetto che impedisca il contatto fra opposte tifoserie tra
via Matteotti e C.so Galileo Ferraris
-dovrà essere realizzato un corridoio da C.so Matteotti, in corrispondenza del marciapiede adiacente in
numeri civici dispari per tutto il tratto tra via Sobrero e C.so Ferraris, garantendo l´accessibilità dei
marciapiedi da parte dei residenti;
-dovrà essere realizzato un corridoio, in C.so Monviso lungo la corsia discendente monte-valle a partire
dalla corrispondenza con la biglietteria, quest´ultima esclusa, sino a via Sobrero
SEGNALETICA E PREAVVISI
In loco sarà vigente segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata opportunamente integrata da
cartello riportante la data dell´incontro che sarà collocato almeno 48 ore prima.
I veicoli transitanti in Corso DE GASPERI direzione valle saranno deviati obbligatoriamente in Via SAN
GIOVANNI BOSCO, parimenti i veicoli transitanti in Corso MONVISO direzione monte saranno deviati
obbligatoriamente in Via Giovanni SCHIAPARELLI.
La limitazione alla circolazione veicolare sarà vigente altresì per tutti i veicoli dei residenti all´interno
dell´area come meglio specificata al punto b).
Apposita segnaletica di preavviso di chiusura e deviazione sarà posizionata in Piazzale della LIBERTA´
angolo corso MONVISO e in Corso DE GASPERI angolo Corso Antonio GRAMSCI.
Apposita segnaletica di informazione dei settori di accesso sarà fornita con cartelli di indicazione e con
messaggi variabili in strade urbane, tangenziali e Autostrade a cura degli enti proprietari.
Sarà cura della Dirigenza dell´A.C. CUNEO 1905, fare apporre e rimuovere le transenne atte ad impedire
il transito dei veicoli.
Sarà cura dell´ufficio tecnico comunale provvedere al transennamento dei circuiti pedonali riservati agli
spettatori.
ESCLUSIONI
Il transito sarà consentito ai mezzi di soccorso, ai mezzi di polizia ed ai veicoli muniti di apposita
autorizzazione rilasciata dalla Società CUNEO CALCIO 1905 comunicati alla Questura ed al Comando in
intestazione.
I Funzionari e gli Agenti previsti dall´art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sono tenuti a fare osservare la
presente Ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante l´apposizione dei prescritti segnali
stradali.
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita con la
sanzione pecuniaria prevista dall´art. 7 del D.L.gs. 30.04.1992 n. 285.
A norma dell´art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere,entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R.
Piemonte ovvero, al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro il termine di 120 giorni dalla
notificazione.
In relazione al disposto dell´art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all´applicazione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all´art.
74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
DISPONE
Che siano incaricati della vigilanza sull´esecuzione della presente ordinanza gli organi di
polizia stradale di cui all´art. 12 CDS.
Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la
pubblicazione all´albo pretorio, sul sito internet ed a mezzo comunicati stampa.
Che il presente provvedimento venga trasmesso a :Prefettura,Questura, Carabinieri,Guardia di Finanza,
118, Vigili del Fuoco ,Ufficio Tecnico, Soc. Cuneo Calcio.
A norma dell´art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.
DL A.C. Bra S.r.l.
campionati di Lega Pro ;
Dato atto che conseguentemente a quanto sopra premesso, si rende necessario dare attuazione alle
norme vigenti introdotte a tutela dell´ordine pubblico;
Visto che, analogamente a quanto accaduto per la precedente stagione si rende necessario , per motivi
di ordine pubblico, viabilità e di sicurezza, vietare la sosta e/o il transito nei tratti di strada
immediatamente adiacenti lo stadio;
Atteso inoltre che in attuazione alle vigenti disposizioni ministeriali in materia di sicurezza degli stadi è
necessario provvedere ad isolare un´area nella quale possano accedere esclusivamente a piedi coloro
che sono in possesso di biglietto per la partita;
Ravvisata pertanto l´esigenza di adottare un provvedimento al fine di contemperare le esigenze di
ordine pubblico, di sicurezza, di viabilità e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento
dell´attività sportiva;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Vista la Legge 127/97;
Visto l´art. 5 Comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
Visto l´art. 7 Comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
Per i motivi in premessa indicati, in tutti i giorni infrasettimanali, prefestivi e festivi - in cui si
svolgeranno allo Stadio Comunale "F.LLI PASCHIERO" partite di calcio professionistiche, saranno
vigenti le limitazioni alla sosta e/o al transito veicolare sotto riportate e come da
planimetria allegata alla presente ordinanza:
DIVIETO DI SOSTA
a) Perimetro interno ed esterno allo STADIO F.LLI PASCHIERO - lungo le seguenti vie:
Corso Galileo FERRARIS - Via Giacomo MATTEOTTI - Via Ascanio SOBRERO - Corso MONVISO - tratti
adiacenti lo stadio comunale;
CHIUSURA AL TRANSITO
b) Il blocco di tutti i veicoli sarà vigente nel perimetro compreso tra le seguenti strade:
Via SCHIAPARELLI (da Corso MONVISO a Via BASSIGNANO) -
Via BASSIGNANO (da Via SCHIAPARELLI a Corso FERRARIS) -
Via P. GOBETTI (carreggiata e/o controviale) (da Corso FERRARIS a Via SAN GIOVANNI BOSCO) - Via
SAN GIOVANNI BOSCO (da Via P. GOBETTI a Corso MONVISO) -
Ad esclusione del tratto di Via MARIA AUSILIATRICE compreso tra Via SAN DOMENICO SAVIO e Via
SAN GIOVANNI BOSCO dove sarà consentito il transito veicolare -
c) Corso MONVISO - carreggiate e controviali sterrati - tratto compreso tra Via SCHIAPARELLI e Via
SAN GIOVANNI BOSCO - INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE -
Eventuali riaperture anticipate verranno disposte esclusivamente a seguito di riunione del G.O.S. presso
la Questura di Cuneo.
PERIODO
A partire da due ore prima dell´inizio della competizione, sino a due ore dal termine
LIMITAZIONI PEDONALI
Inoltre saranno adottate misure specifiche di contenimento dei pedoni intese ad impedire che i
soggetti non in possesso di biglietto possano accedere ai cancelli di ingresso e pertanto:
- dovrà essere transennata completamente in entrata da ambo i lati via Sobrero;
-dovrà essere realizzato un quadrilatero-cuscinetto che impedisca il contatto fra opposte tifoserie tra via
Sobrero e via Matteotti
- dovrà essere realizzato un quadrilatero-cuscinetto che impedisca il contatto fra opposte tifoserie tra
via Matteotti e C.so Galileo Ferraris
-dovrà essere realizzato un corridoio da C.so Matteotti, in corrispondenza del marciapiede adiacente in
numeri civici dispari per tutto il tratto tra via Sobrero e C.so Ferraris, garantendo l´accessibilità dei
marciapiedi da parte dei residenti;
-dovrà essere realizzato un corridoio, in C.so Monviso lungo la corsia discendente monte-valle a partire
dalla corrispondenza con la biglietteria, quest´ultima esclusa, sino a via Sobrero
SEGNALETICA E PREAVVISI
In loco sarà vigente segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata opportunamente integrata da
cartello riportante la data dell´incontro che sarà collocato almeno 48 ore prima.
I veicoli transitanti in Corso DE GASPERI direzione valle saranno deviati obbligatoriamente in Via SAN
GIOVANNI BOSCO, parimenti i veicoli transitanti in Corso MONVISO direzione monte saranno deviati
obbligatoriamente in Via Giovanni SCHIAPARELLI.
La limitazione alla circolazione veicolare sarà vigente altresì per tutti i veicoli dei residenti all´interno
dell´area come meglio specificata al punto b).
Apposita segnaletica di preavviso di chiusura e deviazione sarà posizionata in Piazzale della LIBERTA´
angolo corso MONVISO e in Corso DE GASPERI angolo Corso Antonio GRAMSCI.
Apposita segnaletica di informazione dei settori di accesso sarà fornita con cartelli di indicazione e con
messaggi variabili in strade urbane, tangenziali e Autostrade a cura degli enti proprietari.
Sarà cura della Dirigenza dell´A.C. CUNEO 1905, fare apporre e rimuovere le transenne atte ad impedire
il transito dei veicoli.
Sarà cura dell´ufficio tecnico comunale provvedere al transennamento dei circuiti pedonali riservati agli
spettatori.
ESCLUSIONI
Il transito sarà consentito ai mezzi di soccorso, ai mezzi di polizia ed ai veicoli muniti di apposita
autorizzazione rilasciata dalla Società CUNEO CALCIO 1905 comunicati alla Questura ed al Comando in
intestazione.
I Funzionari e gli Agenti previsti dall´art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sono tenuti a fare osservare la
presente Ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante l´apposizione dei prescritti segnali
stradali.
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita con la
sanzione pecuniaria prevista dall´art. 7 del D.L.gs. 30.04.1992 n. 285.
A norma dell´art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere,entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R.
Piemonte ovvero, al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro il termine di 120 giorni dalla
notificazione.
In relazione al disposto dell´art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all´applicazione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all´art.
74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
DISPONE
Che siano incaricati della vigilanza sull´esecuzione della presente ordinanza gli organi di
polizia stradale di cui all´art. 12 CDS.
Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la
pubblicazione all´albo pretorio, sul sito internet ed a mezzo comunicati stampa.
Che il presente provvedimento venga trasmesso a :Prefettura,Questura, Carabinieri,Guardia di Finanza,
118, Vigili del Fuoco ,Ufficio Tecnico, Soc. Cuneo Calcio.
A norma dell´art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.
DL A.C. Bra S.r.l.